
Settore Residenziale
LE DISPOSIZIONI PRESENTI
Con il Dcr. Lgs 81/2008 sono stati regolati i diversi rapporti e le disposizioni raggruppanti il settore residenziale.
Ovviamente il campo di applicazione è stato analizzato tenendo in considerazione le diverse possibili situazioni che si presentano:
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Se il condominio detiene dipendenti;
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Se il condominio NON detiene dipendenti.
SE IL CONDOMINIO DETIENE DIPENDENTI
Nel primo caso, il Ministero del lavoro ha fornito degli utili chiarimenti in materia, tali da assicurare una corretta gestione all'amministratore del condominio stesso.
Per prima cosa ha tenuto in considerazione della diversa suddivisione dei dipendenti:
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Se i dipendenti del condominio rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei lavoratori dipendenti dei proprietari di fabbricati;
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Se i dipendenti del condominio NON rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei lavoratori dipendenti dei proprietari di fabbricati.
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Se i dipendenti rientrano nel campo di applicazione
In tale caso si deve applicare quanto stabilito dal TUS (Testo Unico Sicurezza) e dal D.Lgs 81/2008, pertanto bisogna rispettare:
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L'art. 36 --> Obbligo d'informazione;
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L'art. 37 --> Obbligo di formazione;
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l'eventuale fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ai lavoratori; tali DPI devono essere conformi al titolo III cap. I.
INFORMAZIONE - ART. 36
L'art. 36 specifica l'obbligo del datore di lavoro di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:
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sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
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sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
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sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire a ciascun lavoratore un adeguata informazione:
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sui rischi specifici a cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
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sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
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sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
FORMAZIONE - ART. 37
L'art. 37 definisce e considera come "lavoratore" colui che presta la sua attività nei luoghi in cui il lavoro stesso è operato, pertanto nell'ambito del settore residenziale, tutti coloro che operano all'interno dell'area residenziale (es. portiere).
Viene inoltre specificato che la formazione è obbligatoria a tutti i lavoratori (con esclusione per gli RSPP e RLS).
La Suddivisione
La formazione viene suddivisa in due parti:
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la parte generale: comune a tutti i lavoratori indipendentemente dalla mansione occupata (durata: 4 ore);
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la parte specifica: differenziata in tre ulteriori sottocategorie a seconda della mansione occupata e del rischio che questa potrebbe comportare nel luogo di lavoro:
2. Se i dipendenti NON rientrano nel campo di applicazione
In tale caso, la redazione del DVR è obbligatoria ed inoltre deve essere applicato il TUS (Testo Unico Sicurezza).
In merito al D.U.V.R.I., il Ministero specifica che:
Nell' articolo si stabilisce inoltre che l’amministratore del condomino è titolare degli obblighi sicurezza, e che il datore di lavoro va identificato, nella sua figura.
Se non è presente l’amministratore, (stabile con più di 8 condomini), i condomini proprietari devono nominare un soggetto responsabile a cui affidare gli obblighi da rispettare in merito alla sicurezza.
SE IL CONDOMINIO NON DETIENE DIPENDENTI
Sebbene il condominio non abbia dipendenti, le parti comuni di questo, come le scale, l'atrio e il cortile, diventano luoghi di lavoro per quel personale che, anche se non classificato come lavoratore, viene incaricato per effettuare ad esempio lavori di pulizia ed impianti elettrici, rientrando così anch'essi nel D.Lgs 81/2001.
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Formazione Specifica Rischio Basso (durata: 4 ore);
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Formazione Specifica Rischio Medio (durata: 8 ore);
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Formazione Specifica Rischio Elevato (durata: 12 ore)
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se il condominio è datore di lavoro, ed affida appalti di lavori ad un’impresa o a lavoratori autonomi, è obbligatoria la sua redazione;
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nel caso in cui il condominio non sia datore di lavoro non c’è l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., che consente al condominio di dimostrare l’opera di coordinamento come stabilito dall’art. 26 comma b.