
Settore Industriale
Nel settore industriale, come in tutti gli altri settori lavorativi, il D.Lgs 81/2008 definisce quali sono gli obblighi che ciascun lavoratore, indipendentemente dall'attività svolta all'interno dell'industria stessa, è tenuto ad adempiere.
Le formazioni obbligatorie previste dal D.Lgs 81/2008 sono le seguenti:
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Tale formazione è prevista per ciascun lavoratore dipendente ed è costituita di due parti:
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formazione generale: consta in 4 ore di formazione valenti per qualunque lavoratore, indipendentemente dalla mansione svolta;
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formazione specifica: consta in un monte ore che varia a seconda della mansione svolta dal lavoratore e dal rischio che questa comporta nel luogo di lavoro:

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Rischio Basso (4 ore)
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Rischio Medio (8 ore)
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Rischio Elevato (12 ore)
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FORMAZIONE ANTINCENDIO
Il D.M. del 10 marzo 1998 fornisce i criteri per la "valutazione del rischio incendio" nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione da adottare al fine di ridurre il pericolo di un incendio, ovvero di limitarne le conseguenze.
La classificazione del livello del rischio incendio
In base alla valutazione effettuata e tenendo in considerazione tutti i punti necessari alla sua determinazione, è possibile individare la classe di rischio a cui l'azienda appartiene:
Luoghi a rischio di incendio basso: si intendono quei locali in cui le condizione di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di un incendio o locali in cui la probabilità della sua propagazione è da ritenersi di scarso livello.
Luoghi a rischio di incendio medio: si intendono quei luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili o condizioni di esercizio che possono favorire la propagazione di un incendio.
Luoghi a rischio di incendio elevato: si intendono quei luoghi di lavoro in cui la propagazione di un incendio e delle sue fiamme è elevato e comporta un alto rischio fisico per il personale coinvolto nell'area lavorativa.
A tale proposito il D.M. del 10 marzo 1998 considera obbligatorio che ogni datore di lavoro informi, formi e addestri i suoi lavoratori sui principi di base della prevenzione incendi sul luogo di lavoro, ma più generale sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.
Tale informazione e formazione deve essere eseguita attraverso dei corsi, dati da specialisti nel settore; il relativo aggiornamento è buona norma eseguirlo nell'atto di una mutazione dei pericoli in azienda, oppure seguendo quanto indicato dalla normativa.
Il D.M. non definisce una periodicità entro cui la formazione antincendio debba essere aggiornata, ma è consigliato eseguirla ogni 3 anni (come previsto per la Formazione per Addetti alla Squadra di Primo Soccorso), sia per i possibili cambiamenti delle normative che ne definiscono i contenuti, sia per la differente presenza, all'interno dell'azienda, di presunti rischi rispetto agli anni precendenti.
Non viene, inoltre, definito il numero massimo di dipendenti da formare, ma tale decisione rimane a discrezione dell'azienda.
Si consiglia, tuttavia, di formare almeno 2 lavoratori, in modo da garantire una "copertura" e sicurezza in caso di assenza di uno dei due dipendenti formati.
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FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
Il D.M. 388/2003 afferma che il datore di lavoro è tenuto a designare i suoi dipendenti come "Addetti per il Primo Soccorso" in modo da garantire la sicurezza ed un pronto intervento nel luogo di lavoro ed evitare infortuni ai propri lavoratori.
I lavoratori nominati, devono ricevere un'adeguata formazione in materia.
Il monte ore formativo si differenzia a seconda della classificazione dell'azienda (Aziende Gruppo A o Aziende Gruppo B e C), in relazione a:
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alla tipologia di attività svolta;
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al numero dei lavoratori occupati;
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ai fattori di rischio (codice di Tariffa Inail attribuito all' azienda), che identifica il rischio legato al settore aziendale.
Come previsto dal D.M. 388/2003 la formazione per addetti al primo soccorso avrà decorrenza triennale con il seguente monte ore formativo:
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per le aziende rientranti nel Gruppo A: 6 ore di aggiornamento;
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per le aziende rientranti nel Gruppo B e C: 4 ore di aggiornamento.
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